Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa).

      1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblicistico esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale.
      2. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia statale. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      3. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di

 

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responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 23, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentate del 40 per cento.
      4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.